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17-05-2021
Cassazione penale, requisiti occasionalità gestione illecita rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15028 del 21 aprile
2021, si è pronunciata sulla fattispecie della assoluta occasionalità della
condotta idonea ad escludere il reato.
L'assoluta occasionalità, idonea ad escludere il reato di cui all’art.
256, comma 1 d.lgs. 152/06 non può essere desunta o meno esclusivamente
dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.),
dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici
dai quali poter desumere un minimum di organizzazione, che escluda la natura
esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei
rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale
al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In altri termini, se
un soggetto appresta una serie di condotte finalizzate a quella contestata,
quand’anche non operando in forma imprenditoriale, pone in essere una
"attività" rilevante ex art. 256 cit. per la quale occorre preliminarmente
ottenere i necessari titoli abilitativi.
In tale quadro, prosegue la Corte, il profilo della assoluta
occasionalità è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al
giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, e, ove
congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.