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12-07-2021
Cassazione penale, prescrizioni ambientali non impugnabili autonomamente
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24483 del 23 giugno 2021,
si è pronunciata sulla procedura estintiva del reato prevista dalla parte VI
del d.lgs. 152/2006 affermando che le prescrizioni di cui
all'articolo 318-ter del Dlgs 152/2006 non sono autonomamente ed
immediatamente impugnabili nemmeno davanti al giudice penale.
La Corte ha affermato il principio di diritto che "la
prescrizione impartita ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del
2006, articolo 318-ter, non e' un provvedimento amministrativo, ma
un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente ne' immediatamente
impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione
devoluta al giudice penale successivamente all'esercizio dell'azione penale
o alla richiesta di archiviazione".