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07-05-2021
Cassazione penale, nozione di scarico
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17178 del 5 maggio
2021, si è pronunciata sulla nozione di scarico
ribadendo quale presupposto la necessita di una fisica "immissione" in un
corpo ricettore effettuata tramite un sistema stabile di collettamento.
La nozione di scarico contenuta nella lett. ff) dell'art. 74, comma 1,
del d.lgs. n. 152 del 2006, consiste, testualmente, in "qualsiasi immissione
effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che
collega senza soluzione di continuità il ciclo dì produzione del refluo con
il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria...", aggiungendo poi dovere essere esclusi da detta nozione "i
rilasci di acque previsti dall'art. 114".
Di qui, dunque, la necessità, resa immediatamente evidente dalla
lettera della norma, che, per aversi "scarico", sia anzitutto appunto
necessaria una fisica "immissione" in un corpo ricettore, presupposto
questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo "scarico",
caratterizzato dalla "s" con valore privativo e da "carico" ed implicante,
quindi, una condotta che comporta una operazione di "sottrazione".
Nel caso di specie, la condotta del gestore di un
autolavaggio di sversamento dei reflui in una vasca interrata
integra o l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti, ai sensi
dell'art. 256 d.lgs.152 del 2006, se priva di collegamento tra la vasca e il
refluo in essa contenuto ad un corpo collettore.