News / Giurisprudenza / Acque
	07-05-2021
	Cassazione penale, nozione di scarico 
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17178 del 5 maggio 
	2021, si è pronunciata sulla nozione di scarico 
	ribadendo quale presupposto la necessita di una fisica "immissione" in un 
	corpo ricettore effettuata tramite un sistema stabile di collettamento.
	La nozione di scarico contenuta nella lett. ff) dell'art. 74, comma 1, 
	del d.lgs. n. 152 del 2006, consiste, testualmente, in "qualsiasi immissione 
	effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che 
	collega senza soluzione di continuità il ciclo dì produzione del refluo con 
	il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete 
	fognaria...", aggiungendo poi dovere essere esclusi da detta nozione "i 
	rilasci di acque previsti dall'art. 114". 
	 Di qui, dunque, la necessità, resa immediatamente evidente dalla 
	lettera della norma, che, per aversi "scarico", sia anzitutto appunto 
	necessaria una fisica "immissione" in un corpo ricettore, presupposto 
	questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo "scarico", 
	caratterizzato dalla "s" con valore privativo e da "carico" ed implicante, 
	quindi, una condotta che comporta una operazione di "sottrazione".
	Nel caso di specie, la condotta del gestore di un 
	autolavaggio di sversamento dei reflui in una vasca interrata 
	integra o l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti, ai sensi 
	dell'art. 256 d.lgs.152 del 2006, se priva di collegamento tra la vasca e il 
	refluo in essa contenuto ad un corpo collettore.