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	22-03-2021
	Cassazione penale, nozione di deposito temporaneo rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8498 del 3 marzo 2021, 
	si è pronunciata sulla definizione di deposito temporaneo, 
	in particolare sul luogo di produzione dei rifiuti.
	La definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” è stata modificata 
	dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione 
	dei rifiuti» deve oggi intendersi «l’intera area in cui si svolge l'attività 
	che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale 
	dall’odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall’art. 
	1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Ad integrare la nozione di 
	"collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista 
	spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di 
	produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima 
	in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma 
	utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.