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22-03-2021
Cassazione penale, nozione di deposito temporaneo rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8498 del 3 marzo 2021,
si è pronunciata sulla definizione di deposito temporaneo,
in particolare sul luogo di produzione dei rifiuti.
La definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” è stata modificata
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione
dei rifiuti» deve oggi intendersi «l’intera area in cui si svolge l'attività
che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale
dall’odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall’art.
1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Ad integrare la nozione di
"collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista
spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di
produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima
in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma
utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.