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09-03-2021
Cassazione penale, gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4770 dell'8 febbraio 2021, si è
pronunciata sulla configurabilità del reato di gestione di rifiuti
in assenza di autorizzazione, ex art. 256 c. 1 d.lgs. 152/2006.
Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di
autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non
ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti
professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce
un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi
svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale
all'esercizio di una attività primaria diversa.
Secondo la Corte, con l'utilizzo del pronome indefinito "chiunque",
contenuto nell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152, sarebbe
infatti arbitrario introdurre surrettizie limitazioni interpretative fondate
sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di
professionalità.
Inoltre, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche
una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste
dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e
non sia assolutamente occasionale.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'occasionalità
dell'attività per la natura e la quantità dei rifiuti speciali destinati ad
essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché
per il coinvolgimento nell'attività di due persone.