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	09-03-2021
	Cassazione penale, gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione 
		
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4770 dell'8 febbraio 2021, si è 
	pronunciata sulla configurabilità del reato di gestione di rifiuti 
	in assenza di autorizzazione, ex art. 256 c. 1 d.lgs. 152/2006.
	Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di 
	autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non 
	ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti 
	professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce 
	un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi 
	svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale 
	all'esercizio di una attività primaria diversa.
	Secondo la Corte, con l'utilizzo del pronome indefinito "chiunque", 
	contenuto nell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152, sarebbe 
	infatti arbitrario introdurre surrettizie limitazioni interpretative fondate 
	sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di 
	professionalità. 
	Inoltre, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche 
	una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste 
	dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e 
	non sia assolutamente occasionale.
	Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'occasionalità 
	dell'attività per la natura e la quantità dei rifiuti speciali destinati ad 
	essere interrati con un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché 
	per il coinvolgimento nell'attività di due persone.