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	17-03-2021
	Cassazione penale, disciplina terre e rocce da scavo
	La corte di Cassazione, con la Sentenza n.  9954 del 15 
	marzo 2021, si è pronunciata sull'applicabilità della 
	disciplina delle terre e rocce da scavo. 
	"La sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle 
	terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06 deve essere 
	accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di 
	dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne 
	invoca l’applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, 
	accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che 
	concerne i titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la 
	possibilità di valutarne la validità ed efficacia".
	In merito al limite temporale entro il quale deve avvenire il
	reimpiego, presente sia nella prima stesura dell'art. 186 (comma 8) che in 
	quella attuale (commi 2, ultima parte e 7) del d.lgs. 152/2006, la Corte ha precisato che
	"è di tutta evidenza che anche il requisito in esame, richiesto ai fini 
	dell'applicazione della speciale disciplina delle terre e rocce da scavo, 
	per le modalità con cui è strutturato, ha lo scopo di evitare che le 
	procedure di favore siano utilizzate per smaltire rifiuti. La certezza del 
	riutilizzo, inoltre, dovrà essere dimostrata sulla base di dati oggettivi e 
	riscontrabili, dovendosi conseguentemente escludere che contratti, 
	dichiarazioni dei soggetti coinvolti, accordi, o altre manifestazioni di 
	volontà o di intenti comunque espressi possano ritenersi idonei allo scopo".