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17-03-2021
Cassazione penale, disciplina terre e rocce da scavo
La corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9954 del 15
marzo 2021, si è pronunciata sull'applicabilità della
disciplina delle terre e rocce da scavo.
"La sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle
terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06 deve essere
accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di
dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne
invoca l’applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti,
accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che
concerne i titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la
possibilità di valutarne la validità ed efficacia".
In merito al limite temporale entro il quale deve avvenire il
reimpiego, presente sia nella prima stesura dell'art. 186 (comma 8) che in
quella attuale (commi 2, ultima parte e 7) del d.lgs. 152/2006, la Corte ha precisato che
"è di tutta evidenza che anche il requisito in esame, richiesto ai fini
dell'applicazione della speciale disciplina delle terre e rocce da scavo,
per le modalità con cui è strutturato, ha lo scopo di evitare che le
procedure di favore siano utilizzate per smaltire rifiuti. La certezza del
riutilizzo, inoltre, dovrà essere dimostrata sulla base di dati oggettivi e
riscontrabili, dovendosi conseguentemente escludere che contratti,
dichiarazioni dei soggetti coinvolti, accordi, o altre manifestazioni di
volontà o di intenti comunque espressi possano ritenersi idonei allo scopo".