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	08-09-2021
	Cassazione penale, contenuto falsamente indicato nel formulario rifiuti
	La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 32604 del 1° settembre 
	2021, si è pronunciata sulla fattispecie di contenuto indicato 
	falsamente sul formulario rifiuti.
	Secondo la Corte, il trasportatore di rifiuti che falsamente 
	indica il contenuto del trasporto utilizzando, consapevolmente, un codice 
	EER in realtà non pertinente, integra la fattispecie di cui all'art. 484 
	del codice penale (Falsità in registri e notificazioni).
	Il ricorrente osservava (come da giurisprudenza) che in 
	tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione 
	contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall'art. 
	193, d.lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità 
	ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 
	483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del 
	privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal 
	certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, 
	d.lgs. 152/2006. 
	 Ma, nel caso di specie, si legge nella sentenza, 
	il ricorrente, lungi dal limitarsi a riempire in modo inesatto e incompleto 
	il formulario di legge, ha falsamente indicato il contenuto del 
	trasporto utilizzando un codice in realtà non pertinente, 
	ben consapevole quindi che detto codice prevalente utilizzato non era 
	congruente con l'effettività dei rifiuti recati a bordo e che l'utilizzo di 
	altro codice, per quel tipo di trasporti, non gli era invece consentito.