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30-07-2021
Cassazione penale, combustione di residui vegetali
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26569 del 13 luglio
2021, si è pronunciata sulla fattispecie di reato di combustione di
residui vegetali.
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di
smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di
cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la
combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo
nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale,
anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle
condizioni previste dall'articolo 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo;
viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali,
abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente
in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato d.lgs. n.
152 del 2006.
Nel caso di specie, si era in presenza di una
combustione non autorizzata di residui vegetali (ramaglie di ulivi)
nel loro luogo di produzione, per cui, non avendo l'imputato
fornito la prova liberatoria di cui all'art. 182 comma 6 bis del d. Igs. n.
152 del 2006, ovvero che si sia trattato di un raggruppamento e
abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a
tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, è stata esclusa la
configurabilità di "una normale pratica agricola" e il fatto è stato
sussunto nella fattispecie contravvenzionale disciplinata 256, comma 1, del
d.lgs. n. 152 del 2006 (gestione di rifiuti non autorizzata).
Peraltro, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza
del Tribunale per non avere preso in considerazine l'applicazione della
causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..