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11-02-2021
Cassazione penale, ambito applicativo rumore art. 659 cod. pen.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2258 del 20 gennaio
2021, si è espressa sulle fattispecie sanzionate dall'art.
659 cod. pen. sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone.
La condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è
soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o
delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della
professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la
normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo
delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla
fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui
l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della
professione o del mestiere rumoroso.