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News / Giurisprudenza / Rifiuti

14-09-2021

Cassazione penale, accettazione rifiuti senza formulario

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33420 del 9 settembre 2021, si è pronunciata sul conferimento di rifiuti ad un impianto di recupero da parte di soggetti privati, ma che in realtà risultavano svolgere attività imprenditoriale, non tracciabili, in quanto non accompagnati dal relativo formulario.

I rifiuti non accompagnati dal formulario non possono essere accettati dal gestore di un impainto di recupero consapevole delle dichiarazioni fraudolente del conferitore.

Secondo la Corte, la condotta per la quale i ricorrenti sono stati condannati è pacificamente consistita nell'avere "gestito" e "preso in carico" conferimenti di materiale non tracciabili provenienti da soggetti svolgenti attività commerciale in conto proprio o di terzi, con la consapevolezza che le dichiarazioni presentate da questi ultimi erano finalizzate esclusivamente a eludere gli obblighi di documentazione e contenevano informazioni non veritiere.

Si tratta, dunque, di una condotta che, essendo riconducibile alla categoria del comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce una precisa "deviazione" dalle modalità di esercizio dell'attività di gestione previste dall'autorizzazione, sanzionata dal successivo comma 4 dello stesso articolo.

La Cassazione inotre ricorda che l'articolo 256, comma 4, è una tipica norma penale “in bianco”, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio «dell’apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza».


 


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