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14-09-2021
Cassazione penale, accettazione rifiuti senza formulario
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33420 del 9 settembre
2021, si è pronunciata sul conferimento di rifiuti ad un impianto
di recupero da parte di soggetti privati, ma che in realtà risultavano
svolgere attività imprenditoriale, non tracciabili, in quanto non
accompagnati dal relativo formulario.
I rifiuti non accompagnati dal formulario non possono essere accettati
dal gestore di un impainto di recupero consapevole delle dichiarazioni
fraudolente del conferitore.
Secondo la Corte, la condotta per la quale i ricorrenti sono stati
condannati è pacificamente consistita nell'avere "gestito" e "preso in
carico" conferimenti di materiale non tracciabili provenienti da
soggetti svolgenti attività commerciale in conto proprio o di
terzi, con la consapevolezza che le dichiarazioni presentate da questi
ultimi erano finalizzate esclusivamente a eludere gli obblighi di
documentazione e contenevano informazioni non veritiere.
Si tratta, dunque, di una condotta che, essendo riconducibile alla
categoria del comma 1 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce
una precisa "deviazione" dalle modalità di esercizio dell'attività
di gestione previste dall'autorizzazione, sanzionata dal successivo
comma 4 dello stesso articolo.
La Cassazione inotre ricorda che l'articolo 256, comma 4, è una
tipica norma penale “in bianco”, il cui contenuto è delimitato
dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle
stesse e rappresenta un esempio «dell’apprestamento di una sanzione penale
per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative
di particolare rilevanza».