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	04-03-2021
	Cassazione penale, abbandono incontrollato di rifiuti e deposito incontrollato
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza  n. 6149 del 17 
	febbraio 2021, si è pronunciata sulla natura dei reati 
	di abbandono incontrollato di rifiuti e deposito incontrollato, nonché sulla
	differenza sanzionatoria della condotta posta in essere da 
	titolari di imprese o responsabili di enti e soggetto privato.
	Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con 
	effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri 
	effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito 
	incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per 
	la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la 
	condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile", cui segue l'omessa 
	rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 
	183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità 
	cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.
		In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 
		2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito 
		amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le 
		condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con 
		tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari 
		qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere 
		solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. Al riguardo, il 
		soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile 
		di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e 
		che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso 
		verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui 
		all'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono e non anche del 
		reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, 3 comma primo, 
		T.U.A., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e 
		preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale 
		rimane assorbito.