News / Giurisprudenza / Rifiuti
04-03-2021
Cassazione penale, abbandono incontrollato di rifiuti e deposito incontrollato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6149 del 17
febbraio 2021, si è pronunciata sulla natura dei reati
di abbandono incontrollato di rifiuti e deposito incontrollato, nonché sulla
differenza sanzionatoria della condotta posta in essere da
titolari di imprese o responsabili di enti e soggetto privato.
Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con
effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri
effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito
incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per
la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la
condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile", cui segue l'omessa
rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art.
183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità
cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.
In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma
2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito
amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le
condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con
tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari
qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere
solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. Al riguardo, il
soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile
di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e
che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso
verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui
all'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono e non anche del
reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, 3 comma primo,
T.U.A., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e
preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale
rimane assorbito.