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	10-12-2020
	TAR Veneto, appalti e Certificazione ISO 14001 ed EMAS
	 Il Tar Veneto, con Sentenza n. 1170 del 3 dicembre 2020, 
	si è pronunciato in materia di appalti sul requisito di possesso delle 
	Certificazioni del sistema di gestione Norma ISO 14001 e Regolamento 
	europeo EMAS. 
	“Il richiamo che viene operato da numerose norme giuridiche alle
	certificazioni EMAS o ISO 14001 sembra porre (se pure con 
	qualche oggettiva differenza tra le due) i due strumenti su un piano di
	piena equivalenza, complice, da ultimo, il comune 
	ancoraggio alla norma tecnica ISO 14001 per la strutturazione del Sistema di 
	Gestione Ambientale delle organizzazioni che intendono certificarsi per 
	entrambi i percorsi”. 
	La certificazione di un Sistema gestionale aziendale ambientale 
	può effettuarsi adottando due modalità differenti: la norma ISO 14001 e il 
	regolamento europeo EMAS. Entrambi indicano i requisiti che deve 
	possedere un sistema di organizzazione aziendale per rispettare la 
	legislazione in essere in materia ambientale, come, ad esempio controllo 
	delle proprie attività, controllo dell’interazione tra azienda e ambiente 
	oltre a provvedere in modo progressivo a ridurre l’impatto delle attività 
	svolte nel corso del tempo. Si tratta quindi di due sistemi 
	perfettamente equivalenti tra di loro nonostante la sussistenza di
	alcune differenze tra le due procedure. 
	Differenze che non inficiano la sostanziale 
	equipollenza delle due certificazioni: ad esempio il meccanismo di 
	certificazione prevede infatti che per la ISO 14001, a seguito di una 
	verifica ispettiva con esito positivo da parte di personale qualificato di 
	enti accreditati, sia immediatamente rilasciato il certificato. Con il 
	regolamento EMAS, invece, a seguito della verifica da parte di ispettori 
	qualificati, una dichiarazione ambientale validata dagli ispettori viene 
	inviata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit che, previa verifica di conformità 
	legislativa, autorizza la registrazione dell’impresa nel registro pubblico 
	EMAS con autorizzazione all’utilizzo del logo EMAS.
	Con tali argomentazioni, il Tar ha accolto il ricorso ed 
	annullato la clausola della lex specialis, che prevede quale 
	requisito di partecipazione il possesso in capo al concorrente di una 
	“certificazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) EMAS”: requisito 
	che, con una nota di chiarimenti, la stazione appaltante ha ritenuto 
	infungibile, precisando che potevano partecipare alla gara solo i 
	concorrenti in possesso della certificazione/registrazione EMAS, con 
	esclusione, pertanto, dei soggetti, come la ricorrente, in possesso della 
	certificazione ISO14001.
	
	 
		
		