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News / Giurisprudenza / Rifiuti

13-11-2020

Rifiuti, materie fecali e condizioni per esclusione dalla disciplina dei rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30299 del 2 novembre 2020, si è pronunciata sulle condizioni per l'esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti, ex art. 185 d.lgs. 152/2006.

La Corte ha ribadito che:

"La esclusione delle materie fecali dalla disciplina dei rifiuti di cui al d.lgs. n.152 del 2006 è subordinata alla condizione che esse provengano da attività agricola e che siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività. L’utilizzo dei liquami rivenienti dai materiali fecali di origine agricola (ed è il caso di precisare che la origine agricola è tale da comprendere ogni origine che sia derivante da un uso agricolo, anche connesso al loro allevamento, degli animali terricoli) è tale da far escludere per gli stessi la qualificazione in termini di rifiuti in quanto gli stessi siano utilizzati sotto forma di concime sia attraverso il loro generico spandimento, sia attraverso la pratica della fertirrigazione (in relazione alla quale pratica, onde definirne il contenuto, si precisa che essa consiste nella concimazione dei campi utilizzando quale vettore del fertilizzante, anche naturale  - id est: il letame, cioè la materia fecale agricola – l’acqua); in ambedue i casi, tuttavia, la esclusione di cui sopra si verifica in quanto ricorrano le seguenti condizioni: che vi sia una coltivazione effettivamente in atto; che per qualità, per quantità e per le modalità della loro l’applicazione l’uso degli effluenti risulti congruo rispetto allo scopo dichiarato; che non emergano elementi sintomatici tali da indurre l’esistenza di un uso diverso da quello consentito".

Nel caso di specie, la Corte ha confermato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio avente ad oggetto un terreno della superficie di circa 2.000,00 mq ove il ricorrente aveva senza alcuna accortezza (tanto che gli stessi avevano dato luogo a dei fenomeni di ruscellamento verso i corsi d'acqua sottostanti), in violazione dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, depositato dei liquami animali rivenienti da una stalla ubicata nelle vicinanze.


 


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