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	20-10-2020
	Corte di Giustizia Ue, fanghi di depurazione
	Corte di Giustizia Ue, Sentenza 14 
	ottobre 2020, n. 629 «Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - 
	Direttiva 2008/98/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, 
	punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 - Acque reflue - Fanghi di depurazione - 
	Ambito di applicazione - Nozione di “rifiuto” - Cessazione della qualifica 
	di rifiuto - Operazione di recupero o di riciclaggio» 
	La Corte, in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale, ha affermato 
	che: "L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e 
	l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
	e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga 
	alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che i fanghi di 
	depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di 
	depurazione, di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e 
	inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del 
	recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere 
	considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di 
	detta direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento. 
	Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi nel procedimento 
	principale". 
		Nella fattispecie, è al giudice del rinvio che spetta 
		verificare se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, 
		della direttiva 2008/98 siano già soddisfatte prima dell’incenerimento 
		dei fanghi di depurazione. In particolare, si deve verificare, se del 
		caso, sul fondamento di un’analisi scientifica e tecnica, che i 
		fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze 
		inquinanti e che il loro incenerimento non porti a impatti complessivi 
		negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
		Qualora, sul fondamento di siffatta analisi, il giudice del rinvio 
		constatasse che le condizioni di cui all’articolo 6, 
		paragrafo 1, della direttiva 2008/98 erano soddisfatte prima 
		dell’incenerimento dei fanghi di depurazione in questione nel 
		procedimento principale, occorrerebbe rilevare che questi ultimi 
		non costituiscono rifiuti.
		Nell’ipotesi inversa, si dovrebbe ritenere che tali 
		fanghi di depurazione rientrino ancora nella nozione di 
		«rifiuto» al momento di detto incenerimento.