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31-07-2020
Consiglio di Stato, natura dell'ordinanza di rimozione rifiuti
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4183 del 1° luglio 2020,
si è pronunciato sulla natura dell'ordinanza di rimozione rifiuti
abbandonati.
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi
dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e
urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 Tuel, il
cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato
– sempre che vi sia l’urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni
eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli
ordinari strumenti di amministrazione attiva – solo quando specifiche norme
di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere
la situazione emergenziale.
Ne consegue che l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un
ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa in caso
di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando,
quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilità per
l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra
ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti.