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	31-07-2020
	Consiglio di Stato, natura dell'ordinanza di rimozione rifiuti
	Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4183 del 1° luglio 2020, 
	si è pronunciato sulla natura dell'ordinanza di rimozione rifiuti 
	abbandonati.
	Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi 
	dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e 
	urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 Tuel, il 
	cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato 
	– sempre che vi sia l’urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni 
	eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli 
	ordinari strumenti di amministrazione attiva – solo quando specifiche norme 
	di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere 
	la situazione emergenziale. 
	Ne consegue che l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un 
	ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa in caso 
	di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, 
	quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilità per 
	l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra 
	ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti.