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	12-10-2020
	Consiglio di Stato, inquinamento area e obblighi del proprietario non 
	responsabile
	Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5372 del 7 settembre 
	2020, si è pronunciato in materia di inquinamento di 
	un'area e obblighi del proprietario non responsabile.
	Il proprietario ‘non responsabile’ dell'inquinamento – nell’accezione 
	chiarita in sentenza - è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, ad 
	adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) 
	(ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che 
	ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come 
	rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il 
	profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o 
	minimizzare il realizzarsi di tale minaccia") e le misure di messa in 
	sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli 
	interventi di bonifica e di ripristino ambientale. 
	A tale regime fa tuttavia eccezione l’ipotesi in cui il proprietario, 
	ancorché non responsabile, abbia attivato volontariamente gli interventi di 
	messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. In questo caso, 
	il proprietario, seppur non obbligato, assume spontaneamente l’impegno di 
	eseguire un complessivo intervento di bonifica, presumibilmente motivato 
	dalla necessità di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano 
	sull'area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare 
	ovvero, più in generale, di tutelarsi contro una situazione di incertezza 
	giuridica, prevenendo eventuali responsabilità penali o risarcitorie. 
	Ad ogni modo, nel caso di bonifica spontanea di sito inquinato, il 
	proprietario avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile 
	dell'inquinamento per le spese sostenute (pur se si tratta del dante causa), 
	a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista 
	dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile 
	dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, senza 
	che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio 
	della solidarietà.