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News / Giurisprudenza / Ambiente

04-06-2020

Consiglio di Stato, autorizzazione industrie insalubri

Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 2964 dell'11 maggio 2020, si è pronunciato in materia di autorizzazione all'esercizio di industrie classificate insalubri.

Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuiscono al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza. Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità.

Quindi, in base a tale disciplina, il Comune può valutare tutte le circostanze relative alla vicinanza dell’impianto all’abitato, anche indipendentemente dalla previsione urbanistica, tenuto conto che l’art. 216 cit. riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza dalle abitazioni”, “spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta” e che la discrezionalità che si esercita in questa materia è ampia.

Di conseguenza, nel caso di specie, il diniego del Comune non si può ritenere illegittimo, essendo basato sul parere della Azienda sanitaria, che aveva classificato l’impianto quale industria insalubre di prima classe e aveva invitato il Comune proprio a considerare la localizzazione dell’impianto in relazione alla vicinanza dell’abitato e alla situazione complessiva di inquinamento dell’area, situazione di inquinamento complessiva confermata dai rilievi dell’Arpa.


 


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