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04-06-2020
Consiglio di Stato, autorizzazione industrie insalubri
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 2964 dell'11 maggio 2020,
si è pronunciato in materia di autorizzazione all'esercizio di industrie
classificate insalubri.
Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
attribuiscono al Sindaco, ausiliato dalla struttura
sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed
endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della
tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie,
classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse
con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva, anche prescindendo da
situazioni di emergenza. Inoltre, l’autorizzazione per l'esercizio
di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a
condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta
tollerabilità.
Quindi, in base a tale disciplina, il Comune
può valutare tutte le circostanze relative alla vicinanza dell’impianto
all’abitato, anche indipendentemente dalla previsione urbanistica, tenuto conto che l’art. 216 cit. riferisce la valutazione ad un
concetto, quello di “lontananza dalle abitazioni”, “spiccatamente duttile
avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui
concretamente si tratta” e che la discrezionalità che si esercita in questa materia è ampia.
Di conseguenza, nel caso di specie, il diniego del Comune non si può ritenere
illegittimo, essendo basato sul parere della Azienda sanitaria, che aveva
classificato l’impianto quale industria insalubre di prima classe e aveva
invitato il Comune proprio a considerare la localizzazione dell’impianto in
relazione alla vicinanza dell’abitato e alla situazione complessiva di
inquinamento dell’area, situazione di inquinamento complessiva confermata
dai rilievi dell’Arpa.