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	18-05-2020
	Cassazione penale, trasporto di rifiuti senza autorizzazione
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13105 del 28 aprile 
	2020, si è pronunciata in merito al traporto di rifiuti senza 
	autorizzazione ribadendo che è sufficiente un unico trasporto per 
	integrare la fattispecie di reato.
	Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, 
	comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha natura di reato istantaneo 
	e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la 
	singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto
	ad integrare la fattispecie incriminatrice.  Semmai, la 
	configurabilità del reato dovrebbe essere esclusa quando la condotta oltre 
	ad essere unica, sia anche assolutamente occasionale.