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18-05-2020
Cassazione penale, trasporto di rifiuti senza autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13105 del 28 aprile
2020, si è pronunciata in merito al traporto di rifiuti senza
autorizzazione ribadendo che è sufficiente un unico trasporto per
integrare la fattispecie di reato.
Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256,
comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha natura di reato istantaneo
e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la
singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto
ad integrare la fattispecie incriminatrice. Semmai, la
configurabilità del reato dovrebbe essere esclusa quando la condotta oltre
ad essere unica, sia anche assolutamente occasionale.