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21-02-2020
Cassazione penale, scarico dei reflui provenienti da impianti di
autolavaggio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3450 del 28 gennaio
2020, si è pronunciata sullo scarico di reflui provenienti da
impianti di autolavaggio ribadendo che tali acque non
possono essere assimilate a quelle domestiche.
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico dei
reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di
autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del
D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle
domestiche.
La Corte ha ricordato che al fine di individuare le acque che derivano
dalle attività produttive, occorre procedere a contrario, vale a dire
escludendo le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla
realtà domestica.
Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti
produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della
qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei
normali scarichi da abitazioni e per la presenza di residui quali oli
minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici
eventualmente staccatesi dalle vetture usurate.
Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato senza
autorizzazione, è certamente idoneo a integrare la fattispecie contestata,
che ha natura di reato di pericolo, non assumendo pertanto rilievo dirimente
la circostanza che i prelievi su alcuni degli scarichi siano risultati nella
norma, dovendo in ogni caso essere assicurato il preventivo controllo della
P.A..
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che
aveva ritenuto colpevole il titolare di un impianto di autolavaggio del
reato di cui all'art. 137 comma 1 del d.lgs. 152 del 2006 per avere
effettuato scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura senza
autorizzazione.