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07-12-2020
Cassazione penale, Rumori in ambito condominiale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31741 del 12 novembre 2020,
si è pronunciata sulla fattispecie di rumori prodotti in
edificio condominiale.
"Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.
relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria
la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e
le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o
sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli
occupanti il medesimo edificio."
In punto di diritto la Corte rammenta che, per la configurabilità del
reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che i rumori abbiano una
certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare
più persone.
Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio
condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell'ora
(notturna o diurna), in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero
abbiano l'idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte
notevole degli occupanti del medesimo edificio,
configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da
inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Ne consegue che per
affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 cod.
pen. è necessario procedere all'accertamento della natura dei rumori
prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere
idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non
soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva
ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all’art. 659 cod. pen.,
per avere disturbato, mediante emissioni di musica nelle ore notturne e
diurne, il riposo di un nucleo famigliare. Diversamente, la Corte - pur
avendo annullato senza rinvio per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione - ha ritenuto fondato il ricorso in
quanto non risultava accertato il requisito della diffusività
dei rumori tale da recare disturbo a una parte consistente degli
occupanti il medesimo edificio o, comunque, ad altre persone abitanti
nelle vicinanze, avendo il Tribunale unicamente appurato che le
molestie furono lamentate dai figli minori del querelante.