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News /Giurisprudenza / Rumore

07-12-2020

Cassazione penale, Rumori in ambito condominiale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31741 del 12 novembre 2020, si è pronunciata sulla fattispecie di rumori prodotti in edificio condominiale.

"Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio."

In punto di diritto la Corte rammenta che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen., è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone.

Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell'ora (notturna o diurna), in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l'idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Ne consegue che per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario procedere all'accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.

Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all’art. 659 cod. pen., per avere disturbato, mediante emissioni di musica nelle ore notturne e diurne, il riposo di un nucleo famigliare. Diversamente, la Corte - pur avendo annullato senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione  - ha ritenuto fondato il ricorso in quanto non risultava accertato il requisito della diffusività dei rumori tale da recare disturbo a una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio o, comunque, ad altre persone abitanti nelle vicinanze,  avendo il Tribunale unicamente appurato che le molestie furono lamentate dai figli minori del querelante.


 


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