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	16-01-2020
	Cassazione penale, responsabilità 231 e non punibilità per particolare 
	tenuità del fatto
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1420 del 15 gennaio 
	2020, si è pronunciata sulla responsabilità 231 
	affermando l'inapplicabilità all'ente della causa di 
	esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 
		La Corte, accogliendo la tesi del pubblico ministero, ha ricordato la
		natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella 
		penale della persona fisica che ponga in essere il 
		reato-presupposto. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, rubricato per 
		l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità 
		dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del 
		suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il 
		reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.
		Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da 
		organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente 
		l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona 
		fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La 
		colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma 
		dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona 
		fisica.
		Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente 
		della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità 
		del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, 
		dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della 
		responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse 
		e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.
		Nel caso di specie, la Corte ha annullato 
		l’assoluzione ai sensi dell’articolo 131-bis, di una Società in nome 
		collettivo, in relazione al reato di recupero illecito di rifiuti 
		speciali commesso dal suo legale rappresentante.