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16-01-2020
Cassazione penale, responsabilità 231 e non punibilità per particolare
tenuità del fatto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1420 del 15 gennaio
2020, si è pronunciata sulla responsabilità 231
affermando l'inapplicabilità all'ente della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte, accogliendo la tesi del pubblico ministero, ha ricordato la
natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella
penale della persona fisica che ponga in essere il
reato-presupposto. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, rubricato per
l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità
dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del
suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il
reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.
Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da
organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente
l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona
fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La
colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma
dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona
fisica.
Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente
della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità
del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa,
dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della
responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse
e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato
l’assoluzione ai sensi dell’articolo 131-bis, di una Società in nome
collettivo, in relazione al reato di recupero illecito di rifiuti
speciali commesso dal suo legale rappresentante.