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	03-02-2020
	Cassazione penale, residui di produzione e sottoprodotti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1583 del 16 gennaio 
	2020, si è pronunciata sui residui della produzione 
	industriale classificati in origine da chi li produce come rifiuti 
	affermando che non possono poi essere qualificati come sottoprodotti.
	"In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione 
	industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, 
	gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista 
	per i sottoprodotti, in quanto la classificazione operata dal produttore 
	esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come 
	"rifiuti" in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.Lgs.."