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03-02-2020
Cassazione penale, residui di produzione e sottoprodotti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1583 del 16 gennaio
2020, si è pronunciata sui residui della produzione
industriale classificati in origine da chi li produce come rifiuti
affermando che non possono poi essere qualificati come sottoprodotti.
"In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione
industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti,
gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista
per i sottoprodotti, in quanto la classificazione operata dal produttore
esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come
"rifiuti" in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.Lgs.."