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	27-05-2020
	Cassazione penale, reato di emissioni moleste di vapori e fumi
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13324 del 30 aprile 
	2020, si è pronunciata sulla fattispecie contravvenzionale di
	emissioni moleste di vapori e fumi, ex art. 674 c.p. (Getto 
	pericolose di cose).
	Secondo la Corte, per l'applicabilità della fattispecie 
	contravvenzionale, di cui all'art. 674 c. p.,  per le attività 
	produttive occorre distinguere l'ipotesi che siano svolte 
	senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o 
	ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. 
	
		- Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla 
		disposizione di legge va valutato secondo criteri di "stretta 
		tollerabilità",
 
		-  mentre laddove l'attività è esercitata secondo 
		l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare 
		riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava 
		dal contenuto dell'art. 844 cod. civ.. Qualora sia riscontrata 
		l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità 
		potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli 
		accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente 
		abbattere l'impatto sulla realtà esterna.
 
	
	Ritiene infatti il Collegio che non si possa prescindere dal dato 
	normativo dell'art. 674 cod. pen. che espressamente vieta le 
	emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare l'evento di molestia 
	alle persone, "molestia" che, come affermato da una risalente ma 
	condivisibile pronuncia, ricomprende tutte le situazioni di fastidio, 
	disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete 
	che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle 
	normali attività quotidiane di lavoro e di relazione, situazioni che non 
	comprendono il danno o anche il pericolo di danno alla salute e/o 
	all'ambiente, casi nei quali altre sono le fattispecie incriminatrici 
	applicabili. 
	Nel caso di specie, la Corte ha confermato la 
	responsabilità del titolare di un ristorante, contestato di aver immesso 
	nell'aria vapori e fumi provenienti dalla cucina in assenza di canna 
	fumaria, causando molestie ai residenti.