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	06-02-2020
	Cassazione penale, reati ambientali colposi e responsabilità 231
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3157 del 7 gennaio 
	2020, si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa da reato 
	degli enti, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001, nell’ipotesi di reati 
	ambientali colposi.
	La Corte, richiamando i principi affermati in tema di responsabilità 
	amministrativa degli enti nei casi di omissione delle tutele per la 
	sicurezza dei lavoratori, ha affermato che i requisiti 
	dell’interesse e del vantaggio - indicati dall’articolo 5, comma 1, 
	del D.lgs.. n. 231/2001 come necessari in via generale per l’affermazione 
	della predetta responsabilità - ben possono adattarsi anche ai reati 
	ambientali di natura colposa introdotti, per il tramite dell'art. 25 
	undecies, nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità 
	amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dall'art. 
	137 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, oggi, dall'art. 452 quaterdecies cod. pen..
	"Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi 
	di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia 
	nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di 
	impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti 
	tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e 
	manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con 
	economizzazione complessiva dell'attività produttiva". 
	Nel caso di specie, ad un società era stata irrogata la sanzione 
	amministrativa per gli illeciti amministrativi, ex d.lgs. n. 231 del 2001, 
	in relazione al reato di cui all'art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 
	2006 (scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti) per non avere 
	adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto 
	reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 
	della stessa specie commessi per conto e nell'interesse della società.