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	26-01-2020
	Cassazione penale, qualifica terre e rocce da scavo come sottoprodotto
	
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza  n. 1997 del 20 
	gennaio 2020, si è pronunciata sulle condizioni per qualificare il 
	materiale "proveniente da scavo" come sottoprodotto.
	"In virtù della previsione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera 
	c), d.lgs. 152/2006, viene escluso dall'applicazione della 
	parte quarta del codice dell'ambiente il suolo non contaminato e 
	altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
	costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione 
	allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. 
	...difettando le condizioni applicative, pertanto si è in presenza di 
	rifiuti, con conseguente rilevanza penale del fatto. Né risulta 
	applicabile la disciplina dei sottoprodotti, con 
	tali intendendosi i soli interventi marginali sui materiali da scavo 
	che non necessitino di complesse infrastrutture operative e che non 
	comportano il successivo smaltimento di notevoli quantità di ulteriori 
	materiali residui. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole, 
	del resto, deve essere fornita dall'interessato, che 
	infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con 
	certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore 
	utilizzo".
	Inoltre in materia di buona fede, avanzata dal difensore, la Corte ha 
	affermato che in linea generale è possibile affermare che in materia 
	contravvenzionale, è configurabile la "buona fede" 
	ove la mancata coscienza dell'illiceità derivi non dall'ignoranza 
	della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una 
	circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come ad 
	esempio un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente 
	giurisprudenza assolutoria o contraddittoria o una equivoca formulazione del 
	testo della norma. Nelle contravvenzioni, la buona fede del trasgressore 
	diventa rilevante quando si risolve in presenza ed a causa di un elemento 
	positivo estraneo all'agente in uno stato soggettivo tale da escludere la 
	colpa.