contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

16-06-2020

Cassazione penale, presupposti delega di funzioni ambientale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15941 del 27 maggio 2020, si è pronunciata sui requisiti della delega di funzioni in materia ambientale ribadendo l'obbligo di vigilanza da parte del delegante.

La Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro (codificata), in materia ambientale per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni (non codificata), è necessaria la compresenza di precisi requisiti:

  1.  la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
  2.  il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
  3.  il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
  4.  la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
  5.  l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

Proprio l'analogia con l'istituto fatto oggetto di espressa codificazione, poi, impone di estendere anche alla delega in materia di attuazione delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti l'obbligo di vigilanza del delegante «in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite».

La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d'impresa rispetto alla protezione di beni primari costituzionalmente protetti, quali l'ambiente in senso lato, nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d'imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l'imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l'adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all'obbligo di vigilanza e controllo.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, da un lato ritenendo l'efficacia e validità della delega conferita al componente del consiglio d'amministrazione in materia di sicurezza ambientale e smaltimento dei rifiuti, d'altro lato ha argomentato che gli odierni ricorrenti erano incorsi in colpevole inadempimento dell'obbligo di vigilanza loro imposto quali membri dello stesso c.d.a..

Il Tribunale infatti ha ritenuto responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, i componenti del consiglio di amministrazione e in concorso con il consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle funzioni a quest'ultimo delegate.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it