News / Giurisprudenza / Rifiuti
16-06-2020
Cassazione penale, presupposti delega di funzioni ambientale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15941 del 27 maggio
2020, si è pronunciata sui requisiti della delega di
funzioni in materia ambientale ribadendo l'obbligo di vigilanza da
parte del delegante.
La Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati
commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e
prevenzione degli infortuni sul lavoro (codificata), in materia ambientale
per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni (non
codificata), è necessaria la compresenza di precisi requisiti:
- la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in
capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- il delegato deve essere tecnicamente idoneo e
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito
affidatogli;
- il trasferimento delle funzioni delegate deve essere
giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle
esigenze organizzative della stessa;
- la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i
correlativi poteri decisionali e di spesa;
- l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in
modo certo.
Proprio l'analogia con l'istituto fatto oggetto di espressa
codificazione, poi, impone di estendere anche alla delega
in materia di attuazione delle disposizioni sulla gestione dei
rifiuti l'obbligo di vigilanza del delegante «in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite».
La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari
d'impresa rispetto alla protezione di beni primari costituzionalmente
protetti, quali l'ambiente in senso lato, nello svolgimento delle attività
economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo
d'imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni
non consentono di ritenere che l'imprenditore possa chiamarsi fuori dalle
responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri
l'adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della
responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di
reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato
all'obbligo di vigilanza e controllo.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto
corretta applicazione di tali principi, da un lato ritenendo l'efficacia e
validità della delega conferita al componente del consiglio
d'amministrazione in materia di sicurezza ambientale e smaltimento dei
rifiuti, d'altro lato ha argomentato che gli odierni ricorrenti erano
incorsi in colpevole inadempimento dell'obbligo di vigilanza loro imposto
quali membri dello stesso c.d.a..
Il Tribunale infatti ha ritenuto responsabili del reato
di cui agli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 per aver violato le disposizioni sul deposito
temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, i componenti del
consiglio di amministrazione e in concorso con il consigliere delegato in
via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento
dei rifiuti, per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle
funzioni a quest'ultimo delegate.