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	16-06-2020
	Cassazione penale, presupposti delega di funzioni ambientale
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15941 del 27 maggio 
	2020, si è pronunciata sui requisiti della delega di 
	funzioni in materia ambientale ribadendo l'obbligo di vigilanza da 
	parte del delegante.
	La Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati 
	commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e 
	prevenzione degli infortuni sul lavoro (codificata), in materia ambientale 
	per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni (non 
	codificata), è necessaria la compresenza di precisi requisiti: 
	
		-  la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in 
		capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; 
 
		-  il delegato deve essere tecnicamente idoneo e 
		professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito 
		affidatogli; 
 
		-  il trasferimento delle funzioni delegate deve essere 
		giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle 
		esigenze organizzative della stessa; 
 
		-  la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i 
		correlativi poteri decisionali e di spesa; 
 
		-  l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in 
		modo certo.
 
	
	Proprio l'analogia con l'istituto fatto oggetto di espressa 
	codificazione, poi, impone di estendere anche alla delega 
	in materia di attuazione delle disposizioni sulla gestione dei 
	rifiuti l'obbligo di vigilanza del delegante «in ordine al corretto 
	espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite».
	La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari 
	d'impresa rispetto alla protezione di beni primari costituzionalmente 
	protetti, quali l'ambiente in senso lato, nello svolgimento delle attività 
	economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo 
	d'imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni 
	non consentono di ritenere che l'imprenditore possa chiamarsi fuori dalle 
	responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza 
	sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri 
	l'adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto 
	espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della 
	responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di 
	reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato 
	all'obbligo di vigilanza e controllo.
	Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto 
	corretta applicazione di tali principi, da un lato ritenendo l'efficacia e 
	validità della delega conferita al componente del consiglio 
	d'amministrazione in materia di sicurezza ambientale e smaltimento dei 
	rifiuti, d'altro lato ha argomentato che gli odierni ricorrenti erano 
	incorsi in colpevole inadempimento dell'obbligo di vigilanza loro imposto 
	quali membri dello stesso c.d.a..
	Il Tribunale infatti ha ritenuto responsabili del reato 
	di cui agli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. 3 
	aprile 2006, n. 152 per aver violato le disposizioni sul deposito 
	temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, i componenti del 
	consiglio di amministrazione e in concorso con il consigliere delegato in 
	via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento 
	dei rifiuti, per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle 
	funzioni a quest'ultimo delegate.