News / Giurisprudenza / Rifiuti
	12-02-2020
	Cassazione penale, ordinanza sindacale rimozione rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2199 del 21 gennaio 
	2020, si è pronunciata sull'obbligo di rimozione rifiuti 
	di cui all’art. 255, c. 3 del D.lgs. 152/2006 (TUA).
	L'obbligo di rimozione cui si riferisce l'illecito contravvenzionale 
	di cui all'art. 255, comma 3, TUA, sorge sia in capo al responsabile 
	dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti 
	degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o 
	della colpa, sia, infine - ed è questo il caso in esame - nei confronti dei 
	destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in 
	quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le 
	conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per 
	ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi 
	significativi per l'eventuale disapplicazione.