News /Giurisprudenza / Danno ambientale
	13-02-2020
	Cassazione penale, obbligo di comunicazione art. 242 d.lgs. 152/2006
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2686 del 23 gennaio 
	2020, si è pronunciata sul reato, ex art. 257 d.lgs. 152/2006, di 
	mancata comunicazione alle autorità competenti di un evento che sia 
	potenzialmente in grado di contaminare il sito.
	"Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in 
	caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato dal 
	combinato disposto degli artt. 242 e 257 d.lgs. 152/2006, è configurabile 
	soltanto nei confronti del responsabile dell'inquinamento". 
	Secondo la Corte, sotto il profilo formale l'obbligo di comunicazione per 
	gli "interessati non responsabili" risiede, in realtà, nell'art. 245 e non 
	già nell'art. 242 richiamato unicamente dall'art. 245 stesso per la 
	disciplina degli aspetti procedimentali, con la conseguenza che, se il 
	legislatore avesse voluto fare riferimento nell'art. 257 anche a coloro che 
	non hanno cagionato l'inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche 
	questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe 
	dovuto fare riferimento all'art. 245 (e non all'art. 242) per individuare 
	l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi. 
	Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del 
	Tribunale che, sebbene avesse ritenuto gli imputati non responsabili  
	per non aver commesso il fatto del reato contestato di abbandono di rifiuti 
	di cui all'art. 256, commi 1 e 2 d.lgs. 152/06, proprio in relazione allo 
	sversamento di liquami fognari, erano stati considerati responsabili 
	dell'inquinamento ai fini della mancata comunicazione sanzionata dall'art. 
	257.
	 Se, infatti, una comunicazione è mancata, essa non era comunque 
	richiesta agli imputati, in ragione del riaffermato principio, perché 
	estranei al fenomeno inquinante.