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	07-04-2020
	Cassazione penale, liquami zootecnici
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9717 del 11 marzo 2020, 
	si è pronunciata sui liquami prodotti dall'allevamento di bovini gestito da 
	una azienda agricola.
	La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto 
	se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia 
	diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, 
	costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque 
	canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i 
	reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali 
	manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo 
	recettore si verte invece nell'ambito della disciplina sui rifiuti. 
	Ad identiche conclusioni si è pervenuti anche con riferimento alla
	raccolta di liquami zootecnici, potendosi escludere la 
	riconducibilità della condotta all'art. 256 d.lgs. 152/2006 solo quando le 
	materie fecali siano impiegate nell'attività agricola.
	I liquami prodotti dall'allevamento di bovini, gestito da una azienda 
	agricola, non sono assimilabili alle acque di scarico, così come sostiene il 
	ricorrente, la cui disciplina, costituita dall'art. 101, comma settimo del 
	medesimo decreto legislativo trova applicazione solo se il collegamento fra 
	ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza 
	soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di 
	collettamento. 
	Nel caso di specie, il titolare di un'azienda agricola 
	zootecnica è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 
	152/2006 per aver fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel 
	terreno sottostante, attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il 
	letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell'azienda.