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	30-01-2020
	Cassazione penale, formulario di identificazione rifiuti e omessa 
	indicazione peso 
	La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34038 del 19 dicembre 
	2019, si è pronunciata sull'omessa indicazione del peso del 
	rifiuto sul formulario di identificazione (FIR) escludendo nella 
	fattispecie l'applicazione della sanzione ridotta.
	In tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori 
	e dei formulari di identificazione dei rifiuti, l’articolo 258 del D.lgs. 3 
	aprile 2006, n. 152, al comma 4 sanziona chiunque «effettua il trasporto di 
	rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193, ovvero indica nel 
	formulario stesso dati incompleti o inesatti». 
	A tal riguardo, l’articolo 193 del Testo Unico Ambientale prescrive che 
	dal formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante il 
	trasporto, devono risultare "almeno i seguenti dati": 
	a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
	b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
	c) impianto di destinazione; 
	d) data e percorso dell'istradamento; 
	e) nome ed indirizzo del destinatario.
	I formulari di identificazione rifiuti prescrivono che le 
	quantità dei rifiuti debbano essere indicate sia all’inizio 
	del trasporto, sia verificate a destino, 
	specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per 
	intero o per una minore quantità.
	Pertanto, la mancata indicazione comporta l’irrogazione della sanzione 
	amministrativa di cui al comma 4 dell’articolo 258 del Codice dell’Ambiente 
	e non della sanzione ridotta di cui al comma 5 dello stesso, in quanto, ove
	manchino le indicazioni del peso dei rifiuti determinato a 
	destinazione, tale informazione dovuta per legge non è comunque 
	ricostruibile sulla base delle altre indicazioni presente nel formulario 
	stesso. 
	Invero, per l’applicazione della sanzione ridotta, di cui all’articolo 
	258, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006, occorre che le incompletezze o 
	inesattezze dei dati riportati nei registri di carico e scarico e nei 
	formulari di identificazione dei rifiuti trasportati consentano comunque di 
	ricostruire le informazioni dovute sulla base dei dati comunque riportati 
	nel formulario, non potendosi le stesse informazioni ricavare
	aliunde.
	Nel caso di specie, Il Giudice di merito aveva ritenuto 
	il ricorrente punibile per la violazione dell’articolo 258, commi 3 e 4, 
	D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla inesatta compilazione dei 
	formulari di trasporto e del registro di carico e scarico dei rifiuti, 
	poiché in diversi formulari di trasporto il peso era stato accettato per 
	intero, ma non verificato a destino, mentre in alcuni formulari non 
	risultava nessuna indicazione quanto al peso del carico a destino.