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	20-01-2020
	Cassazione penale, distinzione tra scarico e rifiuto liquido
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 50432 del 13 dicembre 
	2019, si è pronunciata sulla disciplina di confine 
	tra scarico e rifiuto liquido, e cioè tra 
	la parte terza e la parte quarta del T.U. ambientale (d.lgs. n. 152 del 
	2006).
	I reflui riversati in un pozzo nero o vasca a tenuta 
	stagna sono rifiuti allo stato liquido.
	"Quando da un'azienda o da una abitazione privata il liquame prodotto 
	non viene preventivamente e legittimamente incanalato in uno "scarico", e, 
	cioè, quando sulla base dell'art. 185 T.U. non si è attuata la legittima e 
	reale trasformazione del "rifiuto liquido" iniziale (industriale o 
	domestico) in una "acqua reflua di scarico", il riversamento in una vasca, 
	cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato (come, 
	nel caso di specie, trattandosi di un “pozzo nero”), comporta che il liquame 
	resta giuridicamente un "rifiuto liquido di acque reflue". E, dunque, lo 
	stesso è definitivamente soggetto alla disciplina della parte quarta del 
	D.lgs. n. 152/06. È venuto infatti ormai a mancare - in primo luogo - uno 
	dei presupposti essenziali per lo "scarico": la convogliabilità diretta 
	verso un corpo ricettore legale. Ed è pacifico che lo "scarico indiretto" 
	non è più riconosciuto nella normativa ambientale".