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20-01-2020
Cassazione penale, distinzione tra scarico e rifiuto liquido
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 50432 del 13 dicembre
2019, si è pronunciata sulla disciplina di confine
tra scarico e rifiuto liquido, e cioè tra
la parte terza e la parte quarta del T.U. ambientale (d.lgs. n. 152 del
2006).
I reflui riversati in un pozzo nero o vasca a tenuta
stagna sono rifiuti allo stato liquido.
"Quando da un'azienda o da una abitazione privata il liquame prodotto
non viene preventivamente e legittimamente incanalato in uno "scarico", e,
cioè, quando sulla base dell'art. 185 T.U. non si è attuata la legittima e
reale trasformazione del "rifiuto liquido" iniziale (industriale o
domestico) in una "acqua reflua di scarico", il riversamento in una vasca,
cisterna o qualunque altro contenitore che poi dovrà essere svuotato (come,
nel caso di specie, trattandosi di un “pozzo nero”), comporta che il liquame
resta giuridicamente un "rifiuto liquido di acque reflue". E, dunque, lo
stesso è definitivamente soggetto alla disciplina della parte quarta del
D.lgs. n. 152/06. È venuto infatti ormai a mancare - in primo luogo - uno
dei presupposti essenziali per lo "scarico": la convogliabilità diretta
verso un corpo ricettore legale. Ed è pacifico che lo "scarico indiretto"
non è più riconosciuto nella normativa ambientale".