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	15-06-2020
	Cassazione penale, distinzione tra scarico e rifiuti liquidi
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16450 del 29 maggio 
	2020, si è pronunciata sulla distinzione tra scarico e 
	rifiuto liquido in relazione all'immissione sul suolo di rifiuti 
	liquidi con un sistema di collettamento non stabile.
	Il d.lgs. n. 4 del 2008 ha segnato l'abbandono della previgente ampia 
	definizione di "scarico" e il ritorno alla più restrittiva impostazione, la 
	quale implica che possa parlarsi di scarico unicamente quando la 
	immissione sia effettuata direttamente tramite condotta, nozione 
	che viene arricchita con il riferimento a un sistema stabile di 
	raccolta che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo 
	ricettore, e ulteriormente precisata nel senso che il collegamento 
	non deve presentare soluzioni di continuità. 
		Nel caso di specie, atteso che la condotta posta in 
		essere dall'imputato si è concretizzata nell'immissione, senza 
		autorizzazione, di rifiuti liquidi speciali sul suolo tramite un 
		semplice tubo in PVC che collegava le vasche di stoccaggio del suo 
		stabilimento al  corpo recettore, è evidente che il meccanismo adottato 
		per disfarsi dei rifiuti non risultava in alcun modo qualificabile come 
		sistema stabile di collettamento, presentandosi come soluzione del tutto 
		improvvisata e rudimentale, inidonea a rendere la condotta posta in 
		essere dall'imputato attività di scarico delle acque piuttosto che di 
		smaltimento di rifiuti.