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	04-05-2020
	Cassazione penale, delega ambientale e obbligo di controllo del delegante
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12642 del 22 aprile 
	2020, si è pronunciata in materia di delega ambientale e obbligo del 
	delegante sul delegato.
	La Corte ha ribadito che "in materia di delega di funzioni 
	legittimamente conferita in conformità alle disposizioni di legge, persista 
	comunque un obbligo di vigilanza del delegante 
	circa il corretto uso della delega da parte del delegato, secondo quanto la 
	legge dispone". 
	In altri termini - in presenza di un atto di delega 
	espresso, inequivoco e certo che investa persona tecnicamente capace, dotata 
	delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali di 
	organizzazione, gestione, controllo e spesa - si verifica il 
	subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al 
	delegante, fermo restando, comunque, l'obbligo, 
	a carico di quest'ultimo, di vigilare e di controllare che il 
	delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge 
	prescrive.
	Sussistente l’obbligo di controllo del delegante sul delegato, la 
	condotta omissiva del delegante può integrare una responsabilità per 
	omesso impedimento dell’evento ex articolo 40, comma 
	secondo, del codice penale, in presenza di riconoscibili 
	situazioni che potevano essere oggetto di verifica da parte dei 
	deleganti.
	Nel caso di specie, anche in presenza di una delega interna aziendale che 
	individuava un soggetto delegato in materia di "antinquinamento, rifiuti", 
	la "macroscopicità" delle situazioni riscontrate non poteva sfuggire alla 
	possibilità di verifica e percezione delle violazioni da parte dei 
	deleganti. In particolare erano emerse alcune violazioni delle prescrizioni 
	autorizzative, tra cui il trattamento di rifiuti in misura maggiore al quantitativo annuo autorizzato e nella
	inosservanza delle aree di stoccaggio e suddivisione rifiuti.