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04-05-2020
Cassazione penale, delega ambientale e obbligo di controllo del delegante
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12642 del 22 aprile
2020, si è pronunciata in materia di delega ambientale e obbligo del
delegante sul delegato.
La Corte ha ribadito che "in materia di delega di funzioni
legittimamente conferita in conformità alle disposizioni di legge, persista
comunque un obbligo di vigilanza del delegante
circa il corretto uso della delega da parte del delegato, secondo quanto la
legge dispone".
In altri termini - in presenza di un atto di delega
espresso, inequivoco e certo che investa persona tecnicamente capace, dotata
delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali di
organizzazione, gestione, controllo e spesa - si verifica il
subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al
delegante, fermo restando, comunque, l'obbligo,
a carico di quest'ultimo, di vigilare e di controllare che il
delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge
prescrive.
Sussistente l’obbligo di controllo del delegante sul delegato, la
condotta omissiva del delegante può integrare una responsabilità per
omesso impedimento dell’evento ex articolo 40, comma
secondo, del codice penale, in presenza di riconoscibili
situazioni che potevano essere oggetto di verifica da parte dei
deleganti.
Nel caso di specie, anche in presenza di una delega interna aziendale che
individuava un soggetto delegato in materia di "antinquinamento, rifiuti",
la "macroscopicità" delle situazioni riscontrate non poteva sfuggire alla
possibilità di verifica e percezione delle violazioni da parte dei
deleganti. In particolare erano emerse alcune violazioni delle prescrizioni
autorizzative, tra cui il trattamento di rifiuti in misura maggiore al quantitativo annuo autorizzato e nella
inosservanza delle aree di stoccaggio e suddivisione rifiuti.