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	18-06-2020
	Cassazione penale, cubetti in porfido e disciplina dei sottoprodotti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14746 del 13 maggio 
	2020, si è pronunciata in materia di sottoprodotti in relazione ai 
	cubetti in porfido affermando nel caso di specie la qualifica di rifiuti.
	I requisiti richiesti affinché una sostanza od oggetto 
	possa qualificarsi un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell'articolo 
	184-bis del d.lgs. 152/2020, devono sussistere contestualmente, 
	con la conseguenza che la mancanza di certezza in ordine al riutilizzo, 
	unitamente alla necessità di sottoporre i materiali  (cubetti in porfido), 
	per poterli riutilizzare o commerciare, a delle operazioni di trattamento 
	esulanti dalla normale pratica industriale, in quanto per la separazione da 
	essi dei residui di materiale bituminoso e cementizio non sono chiaramente 
	sufficienti operazioni preliminari di pulitura e lavaggio (occorrendo 
	interventi non marginali, da eseguire con strumenti meccanici e dai quali 
	sono destinati a originarsi non modeste quantità di scarti, escludono che 
	essi, nello stato in cui sono stati rinvenuti, possano essere qualificati 
	come sottoprodotti.
	Nel caso di specie, il Tribunale, nel disattendere la 
	richiesta di riesame, fondata sulla qualificabilità come sottoprodotti e non 
	come rifiuti dei cubetti in porfido derivanti dai lavori di manutenzione 
	straordinaria di una sede stradale (consistenti nella rimozione di tali 
	cubetti), in quanto destinati a essere riutilizzati, accumulati dall'impresa 
	amministrata dal ricorrente in un terreno di proprietà comunale, ha 
	sottolineato che i cubetti accatastati nell'area in questione erano 
	frammisti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio, certamente 
	qualificabili come rifiuti derivanti da lavorazioni edili, per la raccolta 
	dei quali detta impresa era priva della necessaria autorizzazione.