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News / Giurisprudenza / Rifiuti

04-03-2020

Cassazione penale, cessazione della qualifica di rifiuto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7589 del 26 febbraio 2020, si è pronunciata sulle condizioni affinché un bene o una sostanza perda la qualifica di rifiuto.

Affinché un bene o una sostanza perda la qualifica di rifiuto, è necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che, sebbene le stesse possano consistere anche in operazioni di cernita e di selezione di beni, fintanto che non si sono esaurite non comportano né la cessazione della attribuzione della qualifica di rifiuto ai beni in questione né, tanto meno, la estraneità di essi alla disciplina in materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 del citato art. 184-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006).

La circostanza che i beni possano avere un qualche valore commerciale ovvero siano suscettibili di essere riparati e riutilizzati, non è in contraddizione con la attribuzione ai medesimi della qualifica di rifiuto, posto che è circostanza del tutto irrilevante il fatto che si tratti di beni cui possa essere stato dato, ovvero che obbiettivamente abbiano conservato, un residuo valore commerciale, essendo indubbio che anche il rifiuto sia una merce e che, come tale, essa possa essere oggetto di transazioni commerciali.


 


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