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	04-03-2020
	Cassazione penale, cessazione della qualifica di rifiuto
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7589 del 26 febbraio 
	2020, si è pronunciata sulle condizioni affinché un bene o una 
	sostanza perda la qualifica di rifiuto.
	Affinché un bene o una sostanza perda la qualifica di rifiuto, è 
	necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad 
	un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il 
	riutilizzo, che, sebbene le stesse possano consistere anche in operazioni di 
	cernita e di selezione di beni, fintanto che non si sono esaurite non 
	comportano né la cessazione della attribuzione della qualifica di rifiuto ai 
	beni in questione né, tanto meno, la estraneità di essi alla disciplina in 
	materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 del citato art. 
	184-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006). 
	La circostanza che i beni possano avere un qualche 
	valore commerciale ovvero siano suscettibili di essere riparati e 
	riutilizzati, non è in contraddizione con la 
	attribuzione ai medesimi della qualifica di rifiuto, posto che è circostanza 
	del tutto irrilevante il fatto che si tratti di beni cui possa essere stato 
	dato, ovvero che obbiettivamente abbiano conservato, un residuo valore 
	commerciale, essendo indubbio che anche il rifiuto sia una merce e che, come 
	tale, essa possa essere oggetto di transazioni commerciali.