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04-03-2020
Cassazione penale, cessazione della qualifica di rifiuto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7589 del 26 febbraio
2020, si è pronunciata sulle condizioni affinché un bene o una
sostanza perda la qualifica di rifiuto.
Affinché un bene o una sostanza perda la qualifica di rifiuto, è
necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, che, sebbene le stesse possano consistere anche in operazioni di
cernita e di selezione di beni, fintanto che non si sono esaurite non
comportano né la cessazione della attribuzione della qualifica di rifiuto ai
beni in questione né, tanto meno, la estraneità di essi alla disciplina in
materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 del citato art.
184-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006).
La circostanza che i beni possano avere un qualche
valore commerciale ovvero siano suscettibili di essere riparati e
riutilizzati, non è in contraddizione con la
attribuzione ai medesimi della qualifica di rifiuto, posto che è circostanza
del tutto irrilevante il fatto che si tratti di beni cui possa essere stato
dato, ovvero che obbiettivamente abbiano conservato, un residuo valore
commerciale, essendo indubbio che anche il rifiuto sia una merce e che, come
tale, essa possa essere oggetto di transazioni commerciali.