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	17-09-2020
	Cassazione penale, assenza requisiti deposito temporaneo rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24989 del 2 settembre 
	2020, si è pronunciata sulle conseguenza nel caso di 
	assenza anche di uno solo dei requisiti prescritti per il 
	deposito temporaneo dei rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett. bb), 
	d.lgs. n. 152 del 2006.
	In assenza delle condizioni prescritte dall'art. 183, 
	comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, non ricorre l’ipotesi 
	del deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della 
	raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, posto che, in difetto anche 
	di uno dei requisiti indicati da tale norma, il deposito non può ritenersi 
	temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito 
	preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad 
	un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se 
	il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" 
	(quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o 
	recupero) o come "discarica abusiva", nell'ipotesi di 
	abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e 
	quantitativi.