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	13-01-2020
	Cassazione penale, abbandono rifiuti e proprietario del terreno
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48403 del 28 novembre 
	2019, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono di rifiuti da 
	parte di terzi e proprietario del terreno.
	In particolare, la Corte ha ribadito il principio che:
	"Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, 
	comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un 
	terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo 
	incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei 
	rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo 
	giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, 
	che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o 
	movimentazione dei rifiuti".
	Diversamente, in applicazione del suddetto principio, la Corte aveva 
	ritenuto corretta la decisione di merito che aveva condannato il 
	proprietario non per la sua qualità di possessore dell'area di deposito, ma 
	per avere questi consapevolmente partecipato all'attività illecita, mettendo 
	a disposizione il terreno per lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da 
	lavori edili da egli stesso commissionati.