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13-01-2020
Cassazione penale, abbandono rifiuti e proprietario del terreno
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48403 del 28 novembre
2019, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono di rifiuti da
parte di terzi e proprietario del terreno.
In particolare, la Corte ha ribadito il principio che:
"Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256,
comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un
terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo
incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei
rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo
giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo,
che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o
movimentazione dei rifiuti".
Diversamente, in applicazione del suddetto principio, la Corte aveva
ritenuto corretta la decisione di merito che aveva condannato il
proprietario non per la sua qualità di possessore dell'area di deposito, ma
per avere questi consapevolmente partecipato all'attività illecita, mettendo
a disposizione il terreno per lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da
lavori edili da egli stesso commissionati.