News / Giurisprudenza / Rifiuti
	01-09-2020
	Cassazione Civile, la Tia2 ha natura privatistica ed è soggetta ad Iva
		La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 18013/2020, 
		si è pronunciata sulla Tia2 ribadendone la natura privatistica 
		e non tributaria, con la conseguenza della sua assoggettabilità ad IVA.
	Sulla questione proposta con il motivo all'esame si sono pronunciate le
	Sezioni unite con le recentissime sentenze nn. 8631 e 8632 
	con le quali, pronunciando su analoghi ricorsi della società ricorrente, è 
	stato affermato il seguente principio: «La tariffa integrata ambientale 
	(cd. TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata 
	dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. 
	n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai 
	sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972».
		La Cassazione ritiene di condividere pienamente tale 
		principio, che va ribadito in questa sede e alla cui affermazione le 
		Sezioni unite sono pervenute dopo aver dettagliatamente esaminato la 
		medesima questione proposta con il ricorso all'esame, che si inserisce 
		nell'ambito di un nutrito contenzioso seriale sulla medesima 
		problematica, alla luce della normativa di riferimento, della 
		giurisprudenza di legittimità e di quella della Consulta.
		Nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza 
		del Tribunale che ritenne che la disciplina propria della TIA2 ne 
		rivelava la natura tributaria, che la TIA2 era un prelievo disciplinato 
		secondo i medesimi parametri della TIA1, «cosicché la natura delle due 
		tariffe» non poteva che essere omogenea e tributaria, e che alla TIA2 
		dovevano essere estesi i principi affermati dalle S.U. nella sentenza n. 
		5078/2016, che aveva negato l'applicabilità dell'IVA alla TIA1, 
		ritenendo quest'ultima un tributo.