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10-10-2019
TAR Puglia, Relazione di riferimento Aia e principio "chi inquina
paga"
Il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, con la Sentenza n.
1265 del 4 ottobre 2019, si è pronunciato sulla finalità della
Relazione di riferimento Aia affermando che, in attuazione
del principio "chi inquina paga", è interesse del gestore di un impianto
presentarla.
La presentazione della relazione di riferimento costituisce attuazione
del principio “chi inquina paga”, con conseguente ripartizione delle
responsabilità tra i soggetti inquinanti: quindi, è interesse
del gestore presentare la relazione di riferimento al fine di veder
correttamente constatato lo stato di inquinamento del sito, di modo
che il principio "chi inquina paga", venga attuato evitando, per così dire,
di pagare inquinamenti già presenti.
L'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del T.U.A.
stabilisce, che in sede di autorizzazione, sono comunque previste condizioni
idonee a garantire che se il gestore non è tenuto ad elaborare la relazione
di riferimento di cui alla lettera a), "al momento della cessazione
definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare,
controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo
che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per
l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee
in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del
sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza" (lett. e).
Pertanto, al momento della cessazione definitiva dell'attività,
lo stato del sito da rapportare a quello attuale, in assenza
della relazione, sarà quello constatato in sede di autorizzazione.