News / Giurisprudenza / Rifiuti
16-10-2019
TAR Emilia-Romagna, deposito di materiali alla rinfusa sul terreno
Il TAR Emilia Romagna (BO), con la Sentenza n. 716 del 21
settembre 2019, si è pronunciato in merito al deposito di
materiali alla rinfusa su un terreno affermando che
non configura l'abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006
qualora sia dimostrato che quegli oggetti si trovano sul terreno per
assolvere una qualche funzione e non siano stati meramente
depositati.
Ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006, si considera come rifiuto
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per poter ritenere che il
deposito di materiali alla rinfusa su un terreno non configuri un’ipotesi di
abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006, bisogna dimostrare
che quegli oggetti si trovano sul terreno per assolvere una qualche funzione
e non siano stati meramente depositati.
Nel caso di specie, si trattava del residuo di ciò che era stato oggetto
di sgombero, in esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile,
all’esito di una procedura esecutiva: il ricorrente sosteneva che si
trattasse di materiale funzionale alla realizzazione di un pergolato, ma per
il Tar la visione delle foto degli oggetti da rimuovere dimostrano in modo
evidente la loro inidoneità allo scopo affermato.