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16-04-2019
Corte di Giustizia Ue, rifiuti con codici a specchio
Corte di Giustizia (Decima Sezione) 28 marzo 2019 «Rinvio pregiudiziale –
Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti –
Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere
assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non
pericolosi»
La Corte di Giustizia, con la sentenza (cause C487 e C489/17),
si è pronunciata in merito alla classificazione dei rifiuti
con i cosiddetti codici specchio dell’elenco europeo dei
rifiuti, previsto dalla decisione 2000/532/CE, e in tali casi (di voci a
specchio) quali sostanze ricercare e con quale
metodica.
Innanzitutto, la Corte ha
chiarito che gli Stati membri devono tener conto
“della fattibilità tecnica e della praticabilità economica,
cosicché le disposizioni della Dir. 98/08 non possono essere
interpretate nel senso di imporre al detentore di un rifiuto
obblighi irragionevoli, sia dal punto di vista tecnico che
economico, in materia di gestione dei rifiuti”. Inoltre, "la
classificazione di un rifiuto che può rientrare in codici speculari in
quanto «rifiuto pericoloso» è opportuna solo quando tale rifiuto
contiene sostanze pericolose che gli conferiscono una o più
caratteristiche di pericolo".
Di conseguenza, “il detentore di un rifiuto, pur non essendo
obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza
pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare
quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, e non ha
pertanto alcun margine di discrezionalità a tale riguardo".
Per il principio di precauzione che deve essere interpretato nel senso che, “qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più
possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del
caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere
classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con
codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi
nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose
o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto
presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso”.
*****
La Corte (Decima Sezione) dichiara:
1) L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014
della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della
decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che
sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti
conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai
rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della
Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso
che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con
codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti
a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente
nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta
composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano
ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti
caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti,
analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della
Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro
campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello
internazionale.
2) Il principio di precauzione deve essere interpretato nel
senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile
completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie,
il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con
codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti
a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di
determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le
caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo
deve essere classificato come rifiuto pericoloso.