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11-09-2019
Consiglio di Stato, emissioni in atmosfera impianto industriale e
modifica sostanziale
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 6071 del 3 settembre
2019, si è pronunciato sul concetto di "modifica sostanziale"
relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto industriale.
Dal complessivo apprezzamento delle definizioni normative recate
dall’art. 268 del d.lgs. 152/2006, che, in quanto contenute in un
provvedimento legislativo, hanno natura imperativa ed inderogabile, si
desume che ciò che rileva, ai fini della classificazione come “sostanziale”
di una “modifica”, è il potenziale incremento, quantitativo
o qualitativo, delle “emissioni in atmosfera” rispetto al precedente assetto
produttivo.
In altre parole, è “sostanziale” la “modifica” che aumenta,
quantitativamente o qualitativamente, l’impatto inquinante (inteso
come specificato supra) dello stabilimento rispetto alla situazione
pregressa: il riferimento per valutare l’incremento delle emissioni
non è costituito dal limite teorico massimo fissato a suo tempo
dall’Amministrazione, ma dall’effettivo e concreto livello delle emissioni
conseguente all’attuale assetto produttivo dello stabilimento.
A tal riguardo, il giudice amministrativo ha fornito il requisito della “modifica
sostanziale”, in presenza del quale è giustificata la richiesta
dell’Autorità competente di imporre all’azienda la presentazione di una
domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione espressa e non quindi
l’invio di una mera comunicazione (art. 269 D.lgs. 152/2006)
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato si è espresso in merito a un
procedimento per il rilascio di un’Autorizzazione unica ambientale
(AUA) relativa alle emissioni in atmosfera prodotte da un impianto
industriale che realizza impermeabilizzanti per l’edilizia, con
problematiche anche "esalazioni di natura olfattiva".