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02-09-2019
Cassazione penale, verifica conformità rifiuti conferiti in discarica
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36400/2019,
si è pronunciata in merito alla verifica periodica di conformità dei
rifiuti conferiti in discarica che il gestore deve effettuare
almeno una volta l'anno, ex Dm 27/9/2010, affermando che va
effettuata entro il 31 dicembre dell'anno civile di riferimento.
"La verifica periodica di conformità dei rifiuti conferiti in
discarica, da effettuarsi dal gestore almeno una volta l'anno secondo quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 3, d.m.
27 settembre 2010, disposizione richiamata nel caso di specie dall'A.I.A.,
va effettuata entro il 31 dicembre dell'anno civile di riferimento".
L'art. 2, comma 3, del citato decreto dispone che «la
caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che
origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno» ed il successivo
art. 3, comma 2, prevede che «la verifica di conformità è effettuata dal
gestore...con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'art. 2».
Secondo la Corte, è da preferire l'interpretazione ritenuta
dall'imputato (e dalla società titolare dell'autorizzazione), il
quale ha inteso doveroso soddisfare l'obbligo una volta in ciascun
anno solare (allegando di aver in tal modo adempiuto alla
prescrizione) e non quella data dalla sentenza impugnata che ne ha desunto
la necessità di effettuare la verifica di conformità del rifiuto ogni dodici
mesi.
Il riferimento "all'anno" tout court sembra, difatti richiamare
l'anno civile, vale a dire il periodo che va dal 1°
gennaio al 31 dicembre, poiché se il legislatore avesse invece
inteso fare riferimento ad un lasso di tempo di durata annuale avente una
differente decorrenza - in ipotesi, quella dell'ultima verifica di
conformità effettuata - avrebbe dovuto statuirlo con una diversa, più
chiara, previsione. E altrettanto avrebbe dovuto fare la Provincia
nell'ambito del proprio potere prescrittivo, in modo analogo a quanto
avvenuto in relazione ad altre prescrizioni contenute nell'A.I.A..
Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza di
merito che aveva ritenuto colpevole il responsabile tecnico di una azienda
del reato di cui all'art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale (Aia) in materia di gestione di rifiuti.