News / Giurisprudenza / Acque
02-05-2019
Cassazione penale, Scarichi provenienti da attività casearia
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16044 del 12 aprile
2019, si è pronunciata sulla fattispecie di scarichi
provenienti dall’attività casearia affermando che restano
soggetti alla disciplina generale sugli scarichi.
"Gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano
soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si
tratta di un’attività del tutto diversa da quella dell’allevamento
di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno
dei prodotti dell’allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa,
in linea di principio, anche l’attività di trasformazione casearia di uno
dei possibili prodotti dell’allevamento del bestiame. A tale assimilazione,
tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale,
richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola
trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando
materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall’attività
di coltivazione dei terreni di cui l’impresa disponga a qualsiasi titolo".
Nel caso di specie, il tribunale aveva affermato la
responsabilità penale del titolare di una azienda agricola per il reato di
cui agli artt. 81 cod. pen. e 137, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006, perché
installava ed attivava, in assenza di
autorizzazione, una tubazione interrata che collega la
vasca di raccolta delle acque reflue industriali provenienti dal laboratorio
caseario, così effettuando uno scarico non autorizzato
in violazione del comma 1 dell'art. 137, nonché per avere superato i limiti
tabellari previsti per le acque reflue industriali per i parametri NH4, COD,
grassi ed oli animali e vegetali, tensioattivi totali, solidi sospesi,
fosforo totale, manganese, clonili ed idrocarburi in occasione del
sopralluogo e prelievo in violazione dell'art. 137, comma 2 d.lgs. 152/2006.