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News / Giurisprudenza / Acque

02-05-2019

Cassazione penale, Scarichi provenienti da attività casearia

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16044 del 12 aprile 2019, si è pronunciata sulla fattispecie di scarichi provenienti dall’attività casearia affermando che restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi.

"Gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un’attività del tutto diversa da quella dell’allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell’allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l’attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell’allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui l’impresa disponga a qualsiasi titolo".

Nel caso di specie, il tribunale aveva affermato la responsabilità penale del titolare di una azienda agricola per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 137, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006, perché installava ed attivava, in assenza di autorizzazione, una tubazione interrata che collega la vasca di raccolta delle acque reflue industriali provenienti dal laboratorio caseario, così effettuando uno scarico non autorizzato in violazione del comma 1 dell'art. 137, nonché per avere superato i limiti tabellari previsti per le acque reflue industriali per i parametri NH4, COD, grassi ed oli animali e vegetali, tensioattivi totali, solidi sospesi, fosforo totale, manganese, clonili ed idrocarburi in occasione del sopralluogo e prelievo in violazione dell'art. 137, comma 2 d.lgs. 152/2006.


 


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