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23-07-2019
Cassazione penale, rumore e momento consumativo del reato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28570 del 2 luglio 2019,
si è pronunciata sul momento consumativo della
contravvenzione di "disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone", ex art. 659 comma primo cod. pen..
La contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., è
reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica
condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un
effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non
è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea
più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a
disturbare un numero indeterminato di individui.
In definitiva, quindi, per l'integrazione del reato è sufficiente
l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di
persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (in specie era
stata così ritenuta integrata la fattispecie a carico del proprietario di
cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro
continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone
dimoranti in abitazioni contigue).