News / Giurisprudenza / Rifiuti
28-05-2019
Cassazione penale, reato di omessa bonifica dei siti art. 257 d.lgs.
152/2006
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17813 del 30 aprile
2019, si è pronunciata sulla fattispecie di reato di
bonifica dei siti, di cu all'art. 257 del Testo Unico Ambientale
(d.lgs. 152/2006).
Il reato di cui all’art. 257 d.lgs. 152/06 è configurabile non solo
allorquando chi sia tenuto alla bonifica non vi provveda in conformità al
progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di
cui all’art. 242 e ss., bensì anche nell’ulteriore caso in cui addirittura
impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e quindi la sua
realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di
caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.
Non si tratterebbe, in tal caso, di una non consentita
interpretazione estensiva in malam partem né di un'applicazione analogica
della norma penale incriminatrice, bensì «dell'unica interpretazione
sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Invero [..] sarebbe
manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un
soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di
eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il
soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di
caratterizzazione così ostacolando ed impedendo la stessa formazione del
progetto di bonifica»