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News / Giurisprudenza / Acque

01-10-2019

Cassazione penale, prelievo e analisi di campioni

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 36626 del 29 agosto 2019, si è pronunciata sulle garanzie difensive in merito al prelievo effettuato e successive analisi nel corso di attività ispettive o di vigilanza.

A norma del comma 1 dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., l'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi saranno effettuate può essere dato anche oralmente e per tale avviso non è prescritta alcuna forma specifica, né alcun termine minimo deve intercorrere tra il prelievo e le successive analisi, essendo richiesto soltanto che detto termine sia comunque sufficiente a consentire all'interessato la possibilità di ottenere l'assistenza eventuale di un consulente tecnico.

Se si tiene conto del dato letterale dell'art. 220, emerge chiaramente che lo stesso si riferisce ad indizi di reato che emergono nel corso delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l'esito.

Nel caso di specie, il difensore lamentava la violazione delle garanzie difensive (art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che dispone l'osservanza delle disposizioni del codice) rilevando come, nella fattispecie, all'atto del controllo, fossero presenti indizi di reato - rappresentati dal colore rossastro dell'acqua e dalla presenza di un tubo nei pressi del pozzetto - tali da rendere necessaria l'applicazione delle garanzie difensive di cui all'art. 220 delle medesime disposizioni di attuazione.

Diversamente, la Corte riconosceva la piena correttezza e logicità dell'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la presenza di un tubo ed il colore rossastro del liquido presente nel pozzetto di prelievo non potevano ritenersi elementi univocamente indicativi della possibile sussistenza del reato, perché riferibili anche ad altre evenienze o imputabili a diversi fattori, come altrettanto correttamente aveva ritenuto il Tribunale.


 


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