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25-09-2019
Cassazione penale, pratica della fertirrigazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36367 del 23 agosto 2019,
si è pronunciata sulla pratica della fertirrigazione la cui
disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti.
La pratica della “fertirrigazione”, la cui disciplina si pone in deroga
alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica
delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione
delle stesse con tale pratica. Allo stesso tempo, quanto alla fertirrigazione quale presupposto
di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, la
pratica richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto
sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e
qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e
fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici
di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad
esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo
vegetativo.
Nel caso di specie, è stato escluso che lo sversamento delle acque con
materiale palabile avesse effetto alcuno di utilità agronomica, proprio in
ragione delle modalità dello spandimento, continuo ed incontrollato e
destinato ad un solo determinato punto del fondo ricevente, rappresentato
quest’ultimo da un terreno agricolo coperto da vegetazione di macchia
mediterranea, e quindi privo di coltivazioni in atto.