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24-10-2019
Cassazione penale, nozione di produttore di rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39952 del 30 settembre
2019, si è pronunciata sulla nozione di “produttore
di rifiuti”, ex art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.
152/2006, estesa anche al produttore “giuridico”
dall’art. 1 della legge 125/2015.
L’art. 1 della legge n. 125 del 2015 – che ha esteso la nozione di
“produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.
n. 152 del 2006 anche al produttore “giuridico” e non solo materiale del
residuo da destinare allo smaltimento – non ha modificato il quadro
delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel traffico illecito
di cui si discute. Infatti, la nuova disposizione, letta in combinato
disposto con l’art 188, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo
specificato la responsabilità del produttore giuridico di rifiuti – da
doversi intendere quale committente dei lavori da cui deriva la produzione
degli stessi – non ha certamente escluso la responsabilità del produttore
materiale, ossia del soggetto che abbia, di fatto, prodotto le sostanze
destinati allo smaltimento.
Per la Corte, tale soluzione è confermata dalla giurisprudenza
formatasi prima dell'introduzione del d.lgs. n. 152 del 2006, nella vigenza
del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, in conseguenza delle modifiche introdotte
dalla legge n. 125 del 2015, deve essere integralmente richiamata - secondo
cui per "produttore" di rifiuti deve intendersi non soltanto il soggetto
dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma
anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed
a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione
di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei
modi prescritti.