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19-03-2019
Cassazione penale, gestione rifiuti in quantità superiore
all'autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6717 del 12 febbraio
2019, si è pronunciata sulla qualificazione giuridica della
fattispecie di gestione, da parte di soggetto che opera
munito di autorizzazione di quantitativi superiori
a quelli indicati e per i quali è sussistente il titolo
autorizzativo.
Secondo il Collegio, la gestione di rifiuti in misura superiore
al quantitativo indicato nel titolo autorizzativo (a cui va
equiparata la comunicazione in via semplificata) integra il reato di
gestione in mancanza di prescritta autorizzazione (art. 256, c. 1,
d.lgs. 152/2006) e non il reato (con pene ridotte della metà) previsto
dall'art. 256 comma 4 del medesimo decreto che sanziona l'inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza
dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o
comunicazioni.
Si tratta difatti di requisito, quello del quantitativo di
rifiuti, che incide sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio
del titolo autorizzativo tant'è che ad esso sono parametrati gli impianti,
le fideiussioni e le altre soluzioni nella gestione tecnica dei rifiuti.
Nel caso di specie, il titolare di un ditta aveva
effettuato la comunicazione di esercizio di attività, ai sensi dell'art.
214, trattando rifiuti per un quantitativo superiore a quello indicato nella
scheda tecnica allegata alla stessa.